Intervista a Avv Giuseppe Brognoli
Avv Giuseppe Brognoli, Chief Legal Officer di AICEL e coordinatore delle attività di formazione per Agenzie, Professionisti e studenti, ci parla dei nuovi obblighi informativi in materia di pubblicizzazione degli sconti introdotti lo scorso luglio dal c.d. Decreto Omnibus che recepisce la direttiva europea con lo stesso nome.
Ecampus:”Buongiorno Giuseppe. Nei prossimi giorni terrai il corso di formazione progetto Certifico, che prevede l’istituzione dell’Albo Consulenti e Agenzie Accreditate AICEL. Vuoi spiegarci cos’è “Certifico”?”
Giuseppe Brognoli: “Molto volentieri! Con il progetto Certifico, l’Associazione ha voluto affiancarsi ad agenzie e i consulenti che ogni giorno aiutano i merchant nelle loro attività. Attraverso la formazione specifica, i professionisti di settore acquisiscono gli strumenti necessari per la creazione di un sistema di vendita a norma di legge. I professionisti che seguono il percorso di formazione e superano i test, sono inseriti nell’Albo Consulenti e Agenzie Accreditate AICEL.
L’associazione rimarrà al loro fianco con corsi di aggiornamento e li supporta nelle attività consulenziali relativamente a condizioni di vendita, privacy e contrattualistica.
Nei prossimi giorni ad esempio, faremo un corso di aggiornamento al quale possono accedere solo gli iscritti all’Albo, dove andremo ad esaminare e approfondire le nuove disposizioni di legge previste dalla direttiva omnibus.
Ad oggi abbiamo formato oltre 180 professionisti”
EC: “Abbiamo visto il titolo del tuo intervento: Decreto OMNIBUS: come gestire prezzi e sconti.
Un titolo così specifico fa già capire molto. Ci puoi dire come il decreto Omnibus ha cambiato la politica dei prezzi?“
GB: “La Direttiva “Omnibus”, recepita in Italia dal decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, ha introdotto novità davvero considerevoli in materia di prezzi, in particolare per quanto riguarda l’indicazione dei ribassi di prezzo applicati da negozi fisici ed e-commerce.
Nell’intento del Legislatore gli operatori economici sono tenuti a fornire agli utenti informazioni più trasparenti e complete sulle riduzioni di prezzo, in modo da evitare che i consumatori siano ingannati o confusi circa l’effettiva entità di uno sconto. Ad esempio, in caso di indicazione di uno sconto, il Merchant è tenuto ad indicare il prezzo precedente, da intendersi come il prezzo più basso praticato su quello stesso prodotto negli ultimi 30 giorni.
Questo obbligo modifica profondamente le “strategie” di vendita dove le logiche di ‘annuncio’ dello sconto diventa meno incisivo in quanto limitato dall’indicazione del prezzo precedente e dell’immediata comparazione. “
EC: “Chiaro, quindi per i negozi on-line sarà più difficile annunciare super sconti riferendosi al prezzo di listino. A questo punto è obbligo chiederti qual è il modo migliore, rispettando l’Omnibus, di comunicare le riduzione di prezzo?“
GB: “La norma italiana di riferimento, cioè il nuovo articolo 17-bis del Codice del Consumo, è insindacabile nell’affermare che va indicato il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo. Il prezzo precedente deve essere indicato in maniera chiara e ben visibile, di modo che gli utenti possano facilmente compararlo al prezzo scontato.
Non solo, la riduzione di prezzo deve essere presentata indicando il prezzo “precedente” come riferimento, il che significa che qualunque riduzione percentuale indicata deve essere calcolata sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.
Si capisce subito la differenza: un conto è indicare la percentuale di sconto sul prezzo di listino e altro è indicare la percentuale su un prezzo già ribassato per le normali politiche commerciali. “
EC: “Rassegniamoci a vedere sempre meno ‘Sconto del 70%’ e sempre più il meno appetibile ‘Sconto del 30%’!. L’introduzione di questi nuovi obblighi -ricordiamo che valgono non solo per il mondo on-line ma anche per i negozi tradizionali. è abbastanza recente. Dal tuo punto di osservazione privilegiato, hai avuto modo di identificare gli errori più diffusi nella scrittura di annunci non conformi?”
GB: “Senza dubbio, il primo errore ancora ampiamente rilevato sui siti e-commerce consiste nell’indicare, accanto al prezzo scontato, semplicemente un prezzo barrato senza specificare chiaramente quale fosse il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: difatti, In molti casi, la riduzione viene ancora attuata sul prezzo “di listino”. Ancora, non è infrequente imbattersi in casi in cui, pur venendo riportato, accanto al prezzo di listino, anche quello più basso negli ultimi 30 giorni, il risparmio in percentuale indicato è calcolato solo sulla base del prezzo originario.”
EC: “Grazie Giuseppe”